Articolo 1- Costituzione della Associazione
1°. è costituita l’Associazione delle Piccole e Medie Industrie, dell’Artigianato di Produzione e dei Servizi denominata ITALIAIMPRESA NETWORK.
2°. L’Associazione e il funzionamento dei suoi organi sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.
3°. 11 Regolamento Interno di ITALIAIMPRESA NETWORK deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della Associazione, così come le eventuali successive modifiche.
Articolo 2 – Scopi della Associazione
1°. L’Associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione degli interessi economici e di quelli comunque nascenti dall’esercizio delle attività d’impresa degli operatori economici associati.
2°. L’Associazione riconosce, promuove e sostiene il decentramento delle proprie iniziative, sia a livello territoriale che operativo.
3°. L’Associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, areligiosa ed indipendente.
4°. L’Associazione imposta e svolge la propria attività ai fini del conseguimento degli scopi statutari e dell’assolvimento delle seguenti funzioni:
a) La promozione dello sviluppo della cultura imprenditoriale e del progresso industriale tramite:
– l’informazione e la consulenza agli associati;
– l’organizzazione di convegni, incontri, seminari, studi e ricerche;
– l’adozione ed il sostegno di iniziative volte a sviluppare cointeressenze e sinergie all’interno del contesto degli associati;
– lo svolgimento di ogni altra attività o servizio utile al progresso della piccola e media impresa in termini di sviluppo e crescita
b) La rappresentanza delle imprese associate tramite:
– lo sviluppo di rapporti con le Istituzioni, le pubbliche Amministrazioni e le realtà associative, sindacali, economiche, politiche e sociali territoriali nazionali ed estere;
– la costituzione, la partecipazione o la contribuzione ad uffici, organismi, associazioni, società istituzioni od altri enti italiani comunitari od esteri;
c) La creazione e/o la partecipazione in strutture economiche e/o società necessarie per la promozione e gestione degli interessi degli associati che vi aderiscano.
5°. Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi della Associazione si provvede con il fondo comune costituito con le quote associative annuali versate dai soci nelle misure e nei termini fissati dal successivo art. 9, 1° comma, punto d), e con i contributi e le liberalità che l’Associazione potrà ricevere da altri soggetti, persone o enti a qualunque titolo. Ciascuna impresa associata potrà versare contributi straordinari facoltativi di propria iniziativa o su sollecitazione degli organi direttivi.
Articolo 3 – Sede e durata della Associazione
1°. L’Associazione ha sede in Pistola, in via Porta San Marco, 45. Le successive variazioni verranno determinate come previsto nel Regolamento Interno.
2°. L’Associazione può costituire in altre località sedi o uffici, sia permanenti che temporanei, per particolari finalità.
3°.L’Associazione ha durata illimitata.
TITOLO I° – DEGLI ASSOCIATI
Articolo 4 – Associati
1°. Possono essere associati a ITALIAIMPRESA NETWORK:
a. le piccole e medie imprese produttrici di beni o di servizi (comprese le imprese artigiane e quelle costituite in forma di cooperativa);
b. le imprese o i professionisti che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico o professionale, prevalentemente diretta a fornire supporto al perseguimento dello scopo dell’associazione;
c. altre imprese od enti che, pur non avendo le caratteristiche sopra elencate, siano ritenute meritevoli di ammissione da parte della Giunta di Presidenza.
2°. Possono assumere la condizione di soci sostenitori o di soci onorari: le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri enti che, pur non rivestendo i caratteri di cui al primo comma del presente articolo, condividono gli scopi e le finalità della Associazione.
3°. La disciplina relativa ai soci sostenitori e a quelli onorari è contenuta nell’apposito Regolamento Interno.
4°. Il contributo associativo è assolutamente intrasmissibile (eccetto per successione) e non rivalutabile.
5°. Rappresenta l’impresa associata, a tutti gli effetti del presente Statuto e del Regolamento Interno, la persona delegata dal suo titolare ovvero dall’organo amministrativo (in caso di società, consorzi o altri enti).
Articolo 5 – Domanda di ammissione
1°. La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto e deve contenere:
a) la dichiarazione di aver preso visione del presente Statuto, del Regolamento Interno della Associazione, delle deliberazioni circa i contributi associativi e di conoscere ed accettare gli obblighi dagli stessi derivanti;
b) l’indicazione degli estremi identificativi dell’impresa che chiede di associarsi;
c) la dichiarazione dì impegnarsi a comunicare con tempestività all’Associazione eventuali mutamenti relativi ai punti del presente articolo;
d) l’indicazione e la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore;
f) indicazione della persona delegata a rappresentare l’azienda presso l’Associazione;
g) la richiesta di essere iscritti nel registro delle imprese associate tenuto da ITALIAIMPRESA NETWORK e l’espressione di consenso affinché i dati forniti all’Associazione durante il corso del rapporto associativo vengano trattati e comunicati in conformità alle finalità, agli scopi ed alle funzioni della Associazione.
Articolo 6 – Ammissione ed iscrizione
1°. L’Ammissione e l’iscrizione dell’impresa associanda è decisa dal Consiglio Direttivo tramite il meccanismo del silenzio assenso secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno.
2°. L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore anno qualora non pervenga all’Associazione la comunicazione di recesso dell’impresa associata, almeno un mese prima della scadenza dell’anno di riferimento, secondo il disposto del successivo art. 11 del presente Statuto.
Articolo 7 – Diritti delle Imprese Associate
l°. L’impresa associata ha diritto di elettorato attivo e passivo in sede di Assemblea ed all’interno degli organismi associativi alla cui attività è ammesso a partecipare.
2°. Essa ha diritto di ricevere informazioni relativamente a tutti i servizi forniti dall’Associazione.
3°. Essa ha diritto di fruire, a parità delle altre imprese associate, dei servizi offerti dall’Associazione.
4°. I diritti delle imprese associate sono condizionati al rispetto dei doveri e degli obblighi scaturenti dall’appartenenza all’Associazione nonché al regolare pagamento della quota di iscrizione annuale.
5°. I diritti dei soci sostenitori e di quelli onorari sono stabiliti nel relativo Regolamento Interno.
Articolo 8 – Doveri degli Associati
Le imprese associate, in virtù dell’iscrizione, assumono i seguenti obblighi e le seguenti obbligazioni:
a) di attenersi con lealtà e solerzia agli obblighi statutari ed alle direttive e delibere degli organi della Associazione riguardanti la vita associativa;
b) di fornire all’Associazione tutte le informazioni che dalla stessa vengano legittimamente richieste;
c) di corrispondere la quota di iscrizione annuale nei modi e tempi stabiliti dal Regolamento Interno.
Articolo 9 – Cessazione del rapporto associativo
La cessazione del rapporto associativo può avvenire per:
a. recesso volontario;
b. perdita dei requisiti statutari richiesti per l’ammissione;
c. cessazione dell’attività esercitata;
d. espulsione.
Articolo 10 – Recesso
1°. La facoltà di recesso può essere esercitata in qualunque tempo.
2°. La comunicazione di recesso deve essere effettuata a mezzo di lettera (raccomandata A.R. o assicurata) sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.
3°. Al fine del computo dei termine di un mese di cui all’art. 7, ultimo comma, fa fede la data di ricevimento e non quella di spedizione della raccomandata o della assicurata.
Articolo 11 – Perdita dei requisiti statutari richiesti per l’ammissione
La perdita dei requisiti statutari richiesti per l’ammissione ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto, è deliberata Consiglio Direttivo, previo riscontro da effettuarsi in contraddittorio con il soggetto che tali requisiti si ritiene abbia perso.
Articolo 12 – Espulsione
1°. L’espulsione dell’impresa associata può essere richiesta da chiunque faccia parte dell’Associazione o vi rivesta incarichi, tramite comunicazione scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo.
2°. L’espulsione dell’impresa associata è deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito al riscontro oggettivo, da effettuarsi in contraddittorio con l’interessata, di fatti che violano gravemente lo spirito associativo, o l’onorabilità della persona, oppure in seguito a gravi inadempienze agli obblighi di pagamento della quota annuale di iscrizione.
3°. Il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
4°. Contro il provvedimento di espulsione l’impresa associata può ricorrere, entro 8 giorni dalla ricezione della lettera (raccomandata A.R. o assicurata), con la quale gli si comunica il provvedimento, al Collegio dei Probiviri.
Articolo 13 – Sanzioni minori
l°. Se i comportamenti dell’impresa associata non sono così gravi – come nei casi di cui al precedente articolo – da comportare l’espulsione, né sono tali da comportare la perdita dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualità di impresa associata, il Consiglio Direttivo può discrezionalmente adottare il provvedimento della sospensione dai servizi gratuiti offerti dall’Associazione.
2°. provvedimenti del precedente comma del presente articolo, producono i loro effetti dalla data in cui viene spedita a mezzo di lettera (raccomandata A.R. o assicurata) che comunica l’irrogazione della sanzione.
3°. La comunicazione dell’irrogazione della sanzione non comporta estinzione del rapporto associativo né esenzione dall’obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione.
4°. Contro i provvedimenti di cui sopra l’impresa associata può ricorrere, entro 8 giorni dalla ricezione della lettera (raccomandata A.R. o assicurata) con la quale gli si comunica il provvedimento, al Collegio dei Probiviri.
TITOLO II° – DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 14 — Organi della Associazione
Sono organi della Associazione:
a) l’Assemblea della Associazione;
b) il Consiglio Direttivo della Associazione;
a) Il Presidente della Associazione;
c) il Collegio dei Probiviri.
1°. In sede di votazione, ogni impresa associata ha diritto ad un voto, a prescindere dalla consistenza della quota associativa corrisposta e dalle cariche associative eventualmente ricoperte.
2°. Se non è diversamente stabilito dal presente Statuto, le votazioni in seno agli organi della Associazione avvengono per alzata di mano, per appello nominale, oppure a mezzo di schede segrete.
3°. Le modalità con cui saranno effettuate le votazioni sono decise a maggioranza dei presenti salvo il caso del voto segreto in cui basta la richiesta scritta di un decimo dei partecipanti.
Articolo 15 – Deliberazioni
1°. Le deliberazioni degli organi della Associazione devono essere verbalizzate negli appositi registri.
2°. Se non è diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni degli organi della Associazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.
3°. Le deliberazioni dell’Assemblea della Associazione, del Consiglio Direttivo della Associazione devono essere sottoscritte dal Presidente della Associazione e dal Direttore della Associazione, nella loro rispettiva qualità dl Presidente e di Segretario della seduta.
4°. Le delibere del Consiglio Direttivo della Associazione e della Giunta di Presidenza, sono impugnabili innanzi al Collegio dei Probiviri da parte di almeno un quinto degli associati.
5°. Le impugnazioni di cui al precedente comma sono indirizzate al Presidente della Associazione, il quale deve, in tal caso, convocare il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’impugnazione da parte degli associati.
6°. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono essere verbalizzate e sottoscritte da tutti i componenti il Collegio, con eventuale annotazione dei motivi addotti dal Componente dissenziente.
7°. Copie delle delibere degli organi della Associazione possono essere rilasciate solamente previa autorizzazione del Presidente scritta in calce alla delibera medesima.
8°. Quando per l’emanazione di una delibera di un organo della Associazione è previsto il riscontro di fatti da effettuarsi in contraddittorio con l’interessato, il contraddittorio stesso si intende validamente instaurato con l’invito, spedito a mezzo lettera (raccomandata A.R. o assicurata), a comparire a data ed ora fissa innanzi all’organo deliberante.
Articolo 16 – Cariche associative e sostituzione
1°. Le cariche associative, salvo quanto disposto per il Collegio Sindacale, possono essere ricoperte esclusivamente dai soggetti che le imprese associate hanno indicato quali loro rappresentanti presso l’Associazione, così come stabilito sopra.
2°. Le cariche associative sono essenzialmente gratuite.
3°. Il titolare di una carica associativa rimane in carica per tutta la durata del mandato e per il successivo periodo necessario a provvedere alla sua sostituzione.
4° Qualora durante l’espletamento del suo mandato il. Presidente della Associazione sia, per qualsiasi impedimento, permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, la stessa viene immediatamente assunta dal vice Presidente della Associazione vicario il quale si incarica, entro un mese dal comunicato impedimento permanente o dal riscontro oggettivo dello stesso, alla convocazione dei Consiglio Direttivo affinché venga effettuata l’elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente così eletto resterà in carica sino alla scadenza del mandato originariamente ricoperto dal Presidente sostituito.
5°. Qualora durante l’espletamento del suo mandato un Componente elettivo del Consiglio Direttivo della Associazione sia, per qualsiasi impedimento, permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, l’organo di cui è parte deve tempestivamente provvedere alla sua sostituzione tramite cooptazione da effettuarsi tra gli associati. Il permanente impedimento di un Componente onorario del Consiglio Direttivo della Associazione non dà luogo alla sua sostituzione. Per la sostituzione di un Componente di diritto del Consiglio Direttivo della Associazione trova applicazione il successivo comma 6°, essendo a riguardo competente a decidere ed operare la sostituzione l’organo o l’organismo associativo di cui è esponente, in sede di consiglio Direttivo della Associazione, il Componente di diritto da sostituire.
6°. Salvo iI disposto dei due precedenti commi del presente articolo, qualora il titolare di una carica associativa sia, per qualsiasi impedimento, permanentemente impossibilitato a ricoprire la propria carica, gli organi competenti devono tempestivamente provvedere alla di lui sostituzione. La sostituzione deve avvenire entro 90 giorni dal comunicato impedimento permanente o dal riscontro oggettivo dello stesso. Per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione, la carica è temporaneamente ricoperta dal componente più anziano dell’organo il quale assume temporaneamente i diritti e doveri propri del sostituito. La sostituzione del titolare di una carica associativa presidenziale deve avvenire a mezzo di elezione; la sostituzione del titolare di una carica consiliare avviene a mezzo di cooptazione.
7°. Qualora il titolare di una carica associativa sia, per qualsiasi impedimento, temporaneamente impossibilitato a ricoprire la propria carica, tale carica sarà temporaneamente ricoperta dal Presidente di tale organo o, in mancanza, dal componente più anziano dell’organo stesso.
TITOLO III — DELL’ASSEMBLEA
Articolo 17 – Composizione e convocazione
1°. L’Assemblea della Associazione è composta da tutti gli associati ed è organo sovrano della Associazione.
2°. i soci sostenitori e i soci onorari partecipano alle assemblee senza diritto di voto.
3°. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria od in seduta ordinaria od in seduta straordinaria, ed è comunque presieduta dal Presidente della Associazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, da uno dei suoi Vice Presidente o, nel caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano.
4°. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione, previa conforme delibera motivata della Giunta di Presidenza, fatte salve le eventuali deroghe previste nel presente Statuto.
5°. L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente su delibera dei Consiglio Direttivo della Associazione o su concorde richiesta di almeno un quinto degli associati, indicante gli argomenti da trattare.
6°. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Presidente della Associazione per la data indicata, per le ipotesi di cui al precedente comma 5°, dal Consiglio Direttivo della Associazione o dai soggetti richiedenti. La convocazione viene effettuata mediante avviso postale (o anche via fax o posta elettronica) spedito al domicilio di ogni impresa associata almeno dieci giorni prima della riunione. L’avviso deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso può essere fissata, anche nel medesimo giorno, purché in ora diversa, la seconda convocazione.
7°. Le imprese associate possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo delega scritta ad altra associata. Nessuno può essere portatore di più di una delega.
Articolo 18 – Assemblea ordinaria – Funzioni
1°. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro il mese di giugno.
2°. L’Assemblea ordinaria è titolare delle seguenti funzioni:
a) elegge i Componenti del Consiglio Direttivo della Associazione determinandone di volta in volta il numero;
a) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale;
c) approva il bilancio della Associazione.
3°. L’Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti che siano comunque riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento Interno, o che siano sottoposti al suo esame da altri organi della Associazione.
Articolo 19 a – Assemblea ordinaria – Costituzione
1°. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con l’accertata presenza della metà degli associati aventi diritto.
2°. In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 19 b – Assemblea straordinaria – Funzioni
1°. L’Assemblea straordinaria delibera con competenza esclusiva in ordine alle modificazione dello Statuto.
2°. L’Assemblea straordinaria delibera inoltre, in seguito ad istanza di almeno un quinto degli associati, su eventuali contrasti insorti in ordine alla approvazione ed alle modificazioni eventualmente apportate al Regolamento Interno da parte dei Consiglio Direttivo della Associazione.
Articolo 20 – Assemblea straordinaria – Costituzione
1°. In prima convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’accertata presenza dei due terzi degli associati aventi diritto.
2°. In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo i casi di scioglimento e fusione, come appresso stabilito.
TITOLO IV° – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 21 a– Composizione del Consiglio Direttivo
1°. Compongono il Consiglio Direttivo della Associazione gli associati eletti dall’Assemblea ordinaria.
2°. Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo della Associazione:
a) Il Presidente della Associazione;
b) Il Vice Presidente della Associazione;
c) I Presidenti degli eventuali organi territoriali regionali costituiti;
d) I Presidenti delle eventuali commissioni organizzate.
Articolo 21 b– Convocazione del Consiglio Direttivo
1°. Il Consiglio Direttivo della Associazione, fatte salve le deroghe previste dal presente Statuto è convocato dal Presidente della Associazione mediante lettera (o fax o posta elettronica) da spedisrsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, senza la necessita che sia fissato l’ordine del giorno.
2°. Nei casi d’urgenza il Consiglio Direttivo della Associazione è convocato dal Presidente della Associazione senza formalità.
3°. Il Consiglio Direttivo della Associazione si riunisce almeno 4 volte l’anno.
4°. Il Presidente deve provvedere alla tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo della Associazione allorchè ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi Componenti indicante la data per l’adunanza. In caso di mancata convocazione in termini da parte del Presidente della Associazione la convocazione può essere effettuata in via diretta e congiunta da parte dei richiedenti.
5°. Il Consiglio Direttivo è sempre e comunque regolarmente convocato allorchè siano spontaneamente presenti tutti i suoi Componenti.
Articolo 22 — Funzioni del Consiglio Direttivo
1°. Il Consiglio Direttivo della Associazione è titolare delle seguenti funzioni:
a) nomina il Presidente della Associazione;
b) determina, approva e modifica il Regolamento Interno della Associazione e gli altri eventuali regolamenti integrativi, compreso quello concernente la disciplina relativa ai soci sostenitori e a quelli onorari;
c) controlla l’operato del Presidente dell’Associazione, tramite la richiesta di relazioni ad hoc;
d) nomina i rappresentanti della Associazione presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni, previa Proposta delle giunte di presidenza;
e) determina e modifica la procedura e le aliquote per il calcolo delle quote di iscrizione annuali a carico degli associati.
2°. Il Consiglio Direttivo della Associazione delibera inoltre su tutte le questioni riservate alla sua competenza dallo Statuto e dal Regolamento Interno della Associazione.
Articolo 23 – Delega di funzioni del Consiglio Direttivo
1°. Il Consiglio Direttivo della Associazione ha la facoltà di delegare le proprie funzioni al Presidente della Associazione.
2°. La delibera di delega deve essere approvata con la maggioranza dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.
3°. La delega deve specificare la funzione delegata ed i limiti temporali della sua efficacia che non potrà comunque superare la durata del mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 24 – Valida convocazione del Consiglio Direttivo
1°. Il Consiglio Direttivo è validamente convocato allorché sia presente almeno la metà dei suoi Componenti.
Articolo 25 – Decadenza dalla carica di componente il Consiglio Direttivo
1°. Qualora un Componente del consiglio Direttivo della Associazione sia assente a più di tre riunioni consecutive, senza addurre alcun valido motivo, può esserne dichiarata la decadenza con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso a scrutinio segreto.
2°. Il consigliere cui la delibera si riferisce non può partecipare alla relativa votazione.
3°. Si applica il disposto di cui all’art. 16 del presente Statuto.
TITOLO V° – DEL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 26 – Funzioni del Presidente
1°. Il Presidente della Associazione sovrintende all’andamento generale della Associazione, ne coordina l’azione, cura i rapporti con soggetti istituzionali, e rappresentanti politici e dì altre associazioni. Per le funzioni di rappresentanza può delegare componenti del consiglio direttivo.
2°. Il Presidente della Associazione è il rappresentante legale della Associazione.
3°. Il Presidente della Associazione assume la presidenza di tutte le riunioni degli organi sociali alle quali sia chiamato a partecipare dal presente Statuto, e può delegare la stessa nell’ambito dei componenti di giunta.
Articolo 27 – Durata in carica del Presidente
1°. Il Presidente della Associazione dura in carica per tre anni dalla data della sua elezione.
2°. La scadenza del mandato dei Presidente della Associazione comporta la decadenza del Consiglio Direttivo della Associazione.
3°. La carica di Presidente della Associazione può essere ricoperta dalla medesima persona per più di due mandati consecutivi.
Articolo 28 – Procedura di designazione e di elezione del Presidente
Il Consiglio Direttivo della Associazione deve provvedere, novanta giorni rima della data di scadenza del mandato del Presidente della Associazione uscente, alla .convocazione dell’assemblea in sede elettorale, secondo le norme stabilite nel Regolamento interno.
TITOLO VI° – DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 29 – Collegio dei Probiviri
1°. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre Componenti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea della Associazione in seduta ordinaria e scelti fra gli associati iscritti all’Associazione da più di due anni.
2°. La carica di Componente dei Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Componente di Giunta o di Consiglio Direttivo.
3°. Il Collegio è validamente costituito con la presenza dei suoi tre Componenti permanenti.
4°. Il collegio dei Probiviri si pronuncia, in base alle norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, relativamente alle questioni sottoposte alla sua cognizione di materia di:
a) opposizioni proposte da almeno un quinto degli associati avverso le delibere del Consiglio Direttivo;
b) impugnazioni di proposte di non associati in ordine al mancato accoglimento della domanda di ammissione;
c) interpretazione ed attuazione dello Statuto e dei regolamenti della Associazione;
d) dirimere i contrasti tra organi della Associazione;
e) ricorsi contro l’espulsione e l’irrogazione di sanzioni in capo agli associati.
5°. Per ogni questione sottoposta alla sua attenzione il Collegio determina liberamente di volta in volta la procedura da seguire.
TITOLO VII° – DEL COLLEGIO SINDACALE
Articolo 30 – Collegio Sindacale – Composizione e funzioni
1°. Il Collegio Sindacale è composto da tre Componenti effettivi e due supplenti.
2°. I Componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall’Assemblea Associazione, che designa anche il Presidente, permangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3°. Il compenso dei Componenti del Collegio Sindacale è determinato dalla Assemblea dei soci.
4°. Il collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi Componenti, ivi compreso il Presidente dei Collegio.
5°. Il Collegio sindacale deve provvedere alle seguenti incombenze:
a) Il controllo della gestione contabile ed amministrativa del patrimonio della Associazione, con cadenza trimestrale;
b) La segnalazione agli organi della Associazione circa la mancata osservanza della legge, dello Statuto, o dei regolamenti interni;
c) redazione della relazione annuale sul conto consuntivo della Associazione.
6°. Ogni Componente del Collegio Sindacale ha facoltà di partecipare liberamente alle riunioni dell’Assemblea della Associazione e del Consiglio Direttivo della Associazione.
7°. Ogni Componente del Collegio Sindacale ha diritto di prendere visione degli originali delle delibere e dei verbali di riunione degli organi della Associazione e di pretendere copia degli stessi senza la necessità di osservare il procedimento di cui all’art. 18 quinto comma del presente .Statuto.
TITOLO VIII° – DELLE SEDI TERRITORIALI
Articolo 31 — Sedi Territoriali
1°. In adempimento ai disposto di cui all’art. 2 del presente Statuto, possono essere individuati più ambiti territoriali decentrati.
2°. L’individuazione delle sedi territoriali è demandata ai Regolamento Interno.
3°. All’interno di ciascuna sede l’Associazione riconosce, promuove e tutela la presenza e l’azione di delegazioni di gruppi di imprenditori associati, appartenenti o interessati alla realtà territoriale di riferimento.
4°. Scopi delle sedi territoriali sono:
a) il miglior raggiungimento degli scopi statutari della Associazione in linea con le direttive formulate dagli organi dell’Associazione e in la mania con lo scopo del presente Statuto;
b) la promozione dell’associazionismo;
c) la rappresentanza della Associazione nei confronti delle Istituzioni locali e delle componenti politiche ed associative dell’ambito territoriale di riferimento, in coordinato con il consiglio direttivo della Associazione;
d) il sostegno delle iniziative promosse dalla Associazione ed aventi interesse e rilevanza locale;
e) la promozione ed il sostegno di iniziative volte a sviluppare cointeressenze, sinergie e solidarietà tra le aziende associate;
f) lo sviluppo dell’integrazione tra le varie sedi territoriali.
Articolo 32 – Organi delle sedi territoriali
1°. In ogni sede, quando costituita ai sensi del presente Statuto e del Regolamento Interno, si darà vita ai seguenti organi a rilevanza interna:
a) L’Assemblea territoriale;
b) Il Consiglio Direttivo territoriale;
e) Il Presidente.
2°. La disciplina degli organi territoriali è demandata al Regolamento Interno.
TITOLO IX° – DELLE COMMISSIONI
Articolo 33 – Organizzazione delle Commissioni
1°. In adempimento al disposto di cui all’art. 4 del presente Statuto, è riconosciuta e tutelata l’articolazione organizzativa della Associazione in un determinato numero di commissioni settoriali, cosi come individuato in sede di Regolamento Interno.
2°. Ogni commissione deve corrispondere ad un preciso settore economico di riferimento.
3°. Funzione della singola commissione é quella di favorire il raggiungimento degli scopi statuari della Associazione e di promuovere e tutelare gli interessi delle imprese dello specifico settore, sviluppando in tal modo tra le stesse sinergia e cooperazione.
Articolo 34 – Organi delle Commissioni
1°. All’interno di ciascuna commissione sono costituiti i seguenti organi:
a) il Comitato Direttivo, che può essere composto anche da non soci che siano esperti del settore di riferimento;
b) il Presidente.7
2°) La disciplina degli organi delle commissioni è demandata al Regolamento Interno.
TITOLO X° – DEL PATRIMONIO, DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO, DEL BILANCIO E DEI REQUISITI QUALIFICANTI PREVISTI DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA .
Articolo 35 – Patrimonio della Associazione
1°. Il patrimonio della Associazione è formato dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, in proprietà, possesso o detenzione della Associazione. Gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve o capitale accumulati, non potranno essere distribuiti durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Esercizio finanziario
1°. L’esercizio finanziario si chiude il giorno trentuno del mese di dicembre di ogni anno.
2°. Alla fine di ogni esercizio il Presidente provvede alla presentazione del rendiconto annuale (economico e finanziario) con allegata relazione sulla gestione al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
3°. Il Collegio Sindacale deve riferire annualmente all’Assemblea sul bilancio consuntivo con apposita relazione.
Requisiti Qualificanti Previsti Dalla Normativa Tributaria
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività’ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, “dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa, per gli associati persone fisiche.
TITOLO XI° – DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE.
Articolo 36 – Scioglimento della Associazione
1°) Lo scioglimento della Associazione o la fusione con altre organizzazioni od ogni altro provvedimento che incida in modo radicale sugli assetti associativi, è deliberato dall’Assemblea della Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. Per tale occasione è necessario che all’Assemblea:
a) in 1.a convocazione debbono essere presenti almeno i 3/4 degli associati;
b) in 2.a convocazione debbono essere presenti almeno la metà degli associati;
c) in 3.a convocazione qualunque sia il numero degli associati.
Articolo 37 — Modalità di convocazione dell’Assemblea per scioglimento o fusione
1°. Le modalità di convocazione della Assemblea per uno dei motivi di cui ai precedente articolo, sono le seguenti:
a) l’invito deve pervenire agli associati con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima dell’adunanza nella quale siano indicati il motivo della riunione, il luogo in cui si svolge la riunione e l’ora di inizio dei lavori;
b) l’invito deve contenere la data della 1.a convocazione e delle convocazioni successive tra le quali devono trascorrere almeno 15 giorni;
c) nel caso in cui si renda necessaria la 2.a convocazione, l’avviso sarà ripetuto nelle stesse forme di cui ai precedenti punti a) e b);
d) anche nel caso in cui si renda necessaria la 3.a convocazione, l’avviso sarà ripetuto nelle stesse forme di cui ai precedenti punti a) e b).
Articolo 38 – Liquidatori della Associazione
1°. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Il patrimonio dell’Ente, in questo caso, nel rispetto delle disposizioni di legge, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
2°. Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile.
3°. Per la modifica dell’art. 37 deve essere convocata una Assemblea straordinaria la cui validità è subordinata al medesimo quorum costitutivo e deliberativo previsto al punto 1° dello stesso.
Articolo 39 – Rinvio normativo
1°. Per quanto non previsto dal presente Statuto sì fa riferimento alle norme in materia di associazioni previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali.
TITOLO XII° – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo I – Organi sociali operanti per il primo quinquennio.
In deroga alle disposizioni contenute nel presente Statuto per il primo quinquennio gli organi sociali sono quelli indicati nell’atto costitutivo.
Articolo II – Applicazione dello Statuto relativamente agli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo della Associazione può stabilire, a maggioranza, di sciogliersi anticipatamente per dare corso all’applicazione integrale del presente Statuto prima dei compimento del quinquennio di cui all’articolo precedente.
Articolo III – Funzioni spettanti ai soci fondatori per il primo quinquennio.
Le funzioni attribuite all’Assemblea degli iscritti saranno assolte, per il Primo quinquennio, dai soci fondatori che sono rappresentati dalle imprese che hanno partecipato alla Costituzione di « ITALIAIMPRESA NETWORK», ovvero che vi hanno aderito entro ii 31 dicembre 2012.
Articolo IV — Abrogazione delle norme transitorie e finali
Le norme transitorie e finali sopra indicate cessano di avere efficacia dal 50 anno dalla costituzione della Associazione.